L’agevolazione del Superbonus 110% e degli altri Bonus prevedono la possibilità di recuperare la detrazione nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Modello Redditi) oppure di optare per contributo anticipato sotto forma cessione del credito o di sconto in fattura.
La cessione del credito è un accordo grazie al quale il creditore trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo soggetto, che a sua volta lo riscuoterà dal debitore. Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica o ristrutturazione nei confronti delle case ad essere ceduto è il credito d’imposta. Si tratta di un credito verso lo Stato con cui si possono compensare i debiti e ridurre le imposte dovute
Come si effettua la cessione del credito?
Chi può usufruire della cessione del credito?
Quanto costa la cessione del credito?
Che differenza c’è tra sconto in fattura e cessione del credito?
Non sai come ottenere il tuo Bonus?
Come comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito?
Quando si vede il credito sul cassetto fiscale?
Chi non ha capienza può cedere il credito?
Per effettuare la cessione del credito in primis bisogna contattare un professionista che si dovrà occupare di redigere la documentazione e preparare le asseverazioni tecniche. Inoltre bisognerà richiedere un visto di conformità ad un intermediario. La disciplina introdotta dal decreto antifrodi si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021
Il tecnico asseveratore, incaricato di compilare l’asseverazione Superbonus, deve possedere i seguenti requisiti (art. 2 del DM «Asseverazioni»): essere un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto/a al proprio ordine professionale o collegio, libera professione.
Per gli interventi di valore inferiore a 10.000 euro, effettuati su singoli immobili o condomini, ad esclusione del bonus facciate, non viene richiesto né il visto di conformità sulla documentazione né l’asseverazione del tecnico. Allo stesso modo non è necessario per le opere classificate come “edilizia libera” dalla normativa edilizia di riferimento.
Il secondo passo è quello di scegliere il soggetto a cui cedere il credito d’imposta. Secondo il decreto correttivo al “Sostegni ter” la cessione del credito può essere effettuata in maniera libera, e successivamente per altre due volte (tre con il decreto bollette 2022) a banche e intermediari finanziari.
Il terzo passo riguarda l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere invita entro il 16 marzo dell’anno successivo in cui sono state introdotte le spese di ristrutturazione.
A partire dal 1° maggio l’Agenzia delle entrate attribuisce un codice univoco al credito d’imposta ceduto in sede di prima comunicazione della cessione e non sono ammessi cessioni parziali.
Possono usufruire della cessione del credito i soggetti che:
Come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, modificato dalla legge di bilancio 2021, i soggetti che:
negli anni 2020, 2021 e 2022 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus
negli anni 2020 e 2021 effettuano spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 dell’art. 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici)
La cessione può essere disposta in favore:
di istituti di credito e intermediari finanziari.
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
La cessione del credito non è mai a costo zero. Le banche e gli intermediari riconoscono in genere circa l’80% del valore nominale. Per questo se il proprietario dispone di tutta la liquidità necessaria a volte si può optare per la detrazione in dichiarazione dei redditi.
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In alternativa alla cessione del credito è possibile richiedere anche lo sconto in fattura in alternativa al primo, questa consiste in un abbattimento immediato del costo dei lavori direttamente dalla ditta che li esegue, corrispondente alla percentuale della detrazione che altrimenti viene applicata in dichiarazione.
Se ad esempio il contribuente decide per lo sconto su dei lavori detraibili col bonus ristrutturazioni al 50%, ecco che lo sconto corrispettivo in fattura sarebbe appunto del 50%.
Per comunicare la cessione del credito devi collegarti alla piattaforma della cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate.
Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, si può annullare la comunicazione o presentare una sostitutiva.
L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, se rileva profili di rischio, può sospendere per massimo 30 giorni gli effetti della cessione del credito ed effettuare i relativi controlli.
Saranno effettuati anche controlli successivi, avvalendosi delle segnalazioni delle altre amministrazioni sulla veridicità delle asseverazioni e dei dati in possesso dell’Agenzia, anche per evitare duplicazioni di benefici, con l’utilizzo delle detrazioni da parte dei contribuenti che hanno già optato per la cessione.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, sempre esclusivamente in via telematica, avvalendosi solo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Nel caso in cui l’intervento effettuato sulle parti comuni sia ammesso al Superbonus, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
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I crediti accettati sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario (il cessionario è il soggetto a cui viene ceduto il credito) e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente).
SI! restate tranquilli ! L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la cessione del credito di imposta per i soggetti “incapienti” ossia per i soggetti che non hanno capienza di imposta per potere beneficiare dello sconto per via delle detrazioni fiscali IRPEF.
Con l’approvazione del decreto Aiuti bis è stata introdotta la possibilità per le banche di cedere il credito a qualsiasi correntista, sempre e quando non rientri nella categoria di “utente o consumatore”. Inoltre questa novità vale anche per i crediti ceduti prima dell’entrata in vigore del decreto Aiuti.
Ma l’ultima novità riguarda il decreto Aiuti bis. Un emendamento approvato dal Senato infatti ha sciolto il nodo che riguarda la responsabilità in solido dei concessionari del credito. La responsabilità esiste solo in caso di dolo e colpa grave.
Ma attenzione: per le cessioni dei bonus fiscali diversi dal superbonus 110 effettuate prima del 21 novembre 2021 (entrata in vigore del decreto antifrode) la responsabilità è esclusa solo in caso di presentazione di un’asseverazione di un tecnico anche se ex post, ora per allora
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