Sfruttare le Asimmetrie Fiscali in Europa
L’Europa unita offre numerosi vantaggi agli imprenditori perché grazie all’unione dei mercati puoi muoverti e risiedere in ogni paese membro e vendere in un altro paese membro senza alcun problema. Per cui è possibile vivere in Romania, pagare le basse imposte Romene e al contempo vendere a clienti italiani. E’ una follia che ci siano Stati, come l’Italia che conservino una tassazione così elevata e al contempo firmino trattati di libero scambio e libero movimento di persone e capitali. E’ ovvio che tutti coloro che possono andarsene in un paese a tassazione ridotta, senza perdere quote di mercato, preferiscono farlo.
All’interno dell’Unione Europea ci sono molteplici diversità di trattamento fiscale per cittadini e imprese tra gli stati membri; sfruttare queste asimmetrie fiscali offerte dall’Unione Europea a vantaggio della tua impresa e dei tuoi clienti è sicuramente uno strumento vincente per la tua strategia di ripresa.
Grazie all’unione dei mercati puoi muoverti e risiedere in ogni paese membro e vendere in un altro paese membro senza alcun problema. Per cui è possibile vivere in Romania, pagare le imposte Romene e al contempo vendere a clienti italiani e degli altri stati membri dell’Unione Europea.
Oggi è anacronistico che ci siano Stati, come l’Italia che conservino una tassazione molto elevata e al contempo firmino trattati di libero movimento di persone e di libero scambio di capitali. È lapalissiano che coloro che possono andarsene in un paese a tassazione ridotta, senza perdere quote di mercato, preferiscano farlo.
Già da diversi anni molti imprenditori italiani che vendono in Italia trasferiscono uffici ed unità produttive in paesi a tassazione ridotta senza perdere le quote di mercato Italiane ed estere guadagnare nel tempo, questo in virtù del trattato di libero scambio di merci, persone e capitali.
Non capisco con quale criterio i nostri politici abbiano firmato quei trattati, senza prevedere una adeguata riforma fiscale al ribasso, solo una persona senza lungimiranza avrebbe firmato trattati bilaterali del genere senza iniziare un processo di riduzione fiscale proprio per evitare fenomeni del genere
Mentre invece hanno continuato e continuano a tassare gli imprenditori della Piccola e Media Impresa ed i Professionisti italiani trattandoli come animali da soma o spugne da prosciugare e alla fine questi si sono stancati.
Molti di loro ora sono all’estero, come dargli torto, con questa scelta possono continuare a guadagnare quote di mercato nazionali ed internazionali, abbassando la pressione fiscale e investendo in nuove tecnologie e strategie di marketing, creando così nuova linfa per la loro impresa.
Credit: Armin Nistor
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, pensato e sviluppato dall’ordinamento inglese e dalla tradizione di common law. Non ha una disciplina specifica nel nostro ordinamento in quanto l’Italia, partecipante alla Convenzione Aja del 1985, in cui si dettavano disposizioni comuni sulla legge applicabile al trust, non ha riconosciuto l’istituto e neppure ha inserito norme che lo disciplinassero nel nostro diritto interno. Pertanto l’applicazione di detto istituto nel nostro diritto civile richiede il rinvio alla disciplina elaborata da un paese straniero fra quelli ammessi dalla Convenzione dell’Aja.
Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
– Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una legge straniera
– Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione)
– ll Disponente (settlor) che trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee
– Il Trustee che riceve i beni in trust per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell’atto istitutivo
– I Beneficiari, tra cui può esservi lo stesso disponente, ovvero la finalità o scopo del trust
– Il Guardiano, soggetto indispensabile nei trust di scopo, eventuale negli altri, con il compito di controllo sulle finalità del trust
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